Iscrizione onoraria di Arcadio, Onorio e Teodosio. Foro romano.

Questa iscrizione si riferisce alla vittoria ottenuta nel 403 d.C. contro i Goti di Alarico. Il comites a cui si allude è il duces Stilicone il vero vincitore della battaglia contro i Goti. Il suo nome ed altre notizie furono abrase a seguito del noto procedimento di damnatio memoriae attuato da Onorio dopo l’uccisione del celebre magister militium. (Mia foto non da digitale. Ricostruzione, contesto storico-giuridico e traduzione sono mie).

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FIDEI VIRTUTI Q DEVOTISSIMORVM
MICITUM DOMNORVM NOSTRORVM
ARCADI HONORI ET THEODOSI
PERENNIVM AVGVSTORVM
POST CONFECTUM GOTHICVM
BELLVM FELICITATEA ETERNI
PRINCIPIS DOMNINO HONORI
CONSIILIS ET FORTITUDINE
INLUSTRIS VIRI COMITIS ET
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S. P. Q. R.

CVRANTE PISIDIO ROMVLO .V. C.
PRAEF. VRBI VICE.SACRA
ITERVM IVDICANTE

PER LA FEDELTA’ E IL CORAGGIO DEI DEVOTISSIMI [SOLDATI] DEI NOSTRI PERENNI SIGNORI, GLI AUGUSTI ARCADIO, ONORIO E TEODOSIO, DOPO LA FINE DELLA GUERRA CONTRO I GOTI [E] PER LA FELICITA’ DELL’ETERNO PRINCIPE E SIGNORE ONORIO E PER LA FORZA DELL’ILLUSTRE COMES (o CONTE)

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IL SENATO E IL POPOLO ROMANO

CON LA CURA DI PISIDIO ROMOLO, UOMO ILLUSTRE, PREFETTO DELL’URBE [INVESTITO], PER LA SECONDA VOLTA, NELLA FUNZIONE DI GIUDICE PER DELEGA DELL’ IMPERATORE

NOTE AL TESTO:

Per la traduzione devo ringraziare la cortesia del mio amico-mentore di cose romane. Tuttavia mi aveva posto il problema della difficoltà di tradurre l’espressione “vice sacra iterum iudicante” che penso di essere riuscito a risolvere compiendo una ricerca sulle funzioni del “Praefectus urbi

(1) Il comites a cui si allude è il magister militium Stilicone (Vedi sopra)

(2) Per quanto riguarda l’espressione “vice sacra iterum iudicante” ritengo fondamentale leggere le pagine 458-459 di AA.VV, Lineamenti di storia del diritto romano, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano,Giuffre’,1989: ” Ma più che per cognizione diretta o in seguito ad un appello, l’imperatore esercita la sua giurisdizione per delegazione, cioè attribuendo in via generale e permanente la cognizione di determinate materie a propri funzionari (quali per Roma e l’Italia , i quattro prefetti – urbi, praetorio, annonae e vigilum – e per le province, i legati Augusti ed i procuratores ) o rimettendo la decisione a singoli commissari di volta in volta nominati (iudices dati). La competenza giudiziaria del praefectus urbi, originariamente limitata alle materie connesse con la sua attività di polizia, si estende, tra la fine del II e gli inizi del III secolo, ad ogni reato connesso in Roma e nel raggio di cento miglia da Roma soppiantando così definitivamente la giustizia ordinaria delle questiones. Nel restante territorio della penisola l’esercizio della repressione è affidato ai prefetti del pretorio, i quali a partire dall’età dei Severi, sono altresì investiti del compito di giudicare in grado d’appello, in luogo dell’imperatore (vice sacra), delle accuse criminali provenienti da tutte le parti dell’impero“. In conclusione l’espressione andrebbe tradotta: ” [investito] per la seconda volta, nella funzione di giudice per delega (in luogo) dell’imperatore”.

RIFERIMENTI : CIL VI, 31987; DESSAU, 799; Lanciani , 31987.

Pubblicato da romanticaemodern

Studioso di Roma antica e di aspetti moderni relativi ai rioni, i murales, ecc.